Brexit e le sue implicazioni. Anticipare la scelta del regime patrimoniale prima del ritorno in Francia, per una coppia di francesi residenti nel Regno Unito.

Una coppia di francesi è stabilita nel Regno Unito. A seguito del Brexit, desidera tornare a vivere in Francia. Come funzionerà il loro regime matrimoniale e quale legge sarà applicabile?

E se fosse la nostra situazione?

Una breve lezione di diritto internazionale di famiglia applicato alla vita reale, di Sylvie Mombellet.

Dopo essersi sposata senza alcun contratto in Francia nel 2010, questa coppia ha deciso di attraversare la Manica. Si sono stabiliti in Inghilterra senza aver scelto la legge applicabile al loro regime matrimoniale, di cui dipenderebbero. Con questa mancanza di scelta, sono di fatto legati al regime inglese, considerato come un regime separatista.

Anche se il regolamento europeo UE N°2016/1103 del 24 giugno 2016 pone fine alla regola della mutabilità automatica del regime matrimoniale (prevista dall'art. 7 della convenzione dell'Aia n° 25 del 14 marzo 1978), il diritto internazionale privato francese mantiene un'eccezione per i coniugi sposati tra il 1° settembre 1992 e il 29 gennaio 2019.

Per la coppia sposata nel 2010, la mutabilità automatica continua a esistere. Non avendo scelto espressamente la legge inglese, saranno nuovamente soggetti alla legge francese al loro ritorno in Francia. Saranno quindi soggetti al regime legale francese della comunione di beni ridotta ai beni acquistati durante il matrimonio, e tutti i loro beni cadono di fatto nel "patrimonio comune".

Di conseguenza, se uno dei coniugi decide successivamente di acquistare un bene da solo (ad esempio un appartamento in affitto), questo bene dipenderà dalla comunità, anche se l'altro coniuge lo ha finanziato con i suoi redditi personali.

Come risolvere questa situazione? Ecco il consiglio in "diritto internazionale di famiglia" dell'avvocato Sylvie Mombellet.

È possibile impedire che la mutabilità automatica del regime produca i suoi effetti, ma bisogna agire con previdenza. Bisogna infatti agire prima del ritorno in Francia designando giuridicamente la legge inglese, la legge del paese di residenza degli sposi (art. 22 del regolamento del 2016), come legge applicabile, con effetto retroattivo dalla data del matrimonio. Gli sposi potranno quindi conservare il regime di separazione dei beni fino alla dissoluzione dell'Unione, sia che intervenga per il divorzio o per il decesso.

Senza questa procedura prima del trasferimento, gli sposi vedranno applicarsi la mutazione automatica del loro regime verso quello della comunione dei beni acquisiti durante il matrimonio, applicabile per default in Francia. Alla dissoluzione del loro matrimonio, dovranno quindi liquidare due regimi patrimoniali, quello della separazione dei beni, risultante dal loro "periodo inglese", e quello della comunione del diritto francese, applicato dal loro ritorno.

Effetti (in)desiderati che è opportuno conoscere e valutare per fare la scelta migliore prima di rivolgersi a un avvocato.

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